Reati non più perseguibili d’ufficio con la Riforma Cartabia
Reati non più perseguibili d’ufficio con la Riforma Cartabia
Molti reati che prima erano perseguibili d’ufficio ora lo sono solo a querela della persona offesa, salvo che ricorrano aggravanti specifiche (es. uso di armi, recidiva, o fatti commessi contro minori).
Ecco alcuni dei principali reati che con la riforma non sono più perseguibili d’ufficio (salvo aggravanti):
1. Percosse (art. 581 c.p.)
2. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p., se la malattia dura meno di 21 giorni e non ci sono aggravanti)
3. Minaccia semplice (art. 612 c.p.)
4. Violenza privata (art. 610 c.p.)
5. Ingiuria (già depenalizzata nel 2016, ma in parte ancora rilevante civilmente)
6. Danneggiamento semplice (art. 635 c.p.)
7. Violazione di domicilio (art. 614 c.p., se senza violenza sulle persone)
8. Furto semplice (art. 624 c.p., in alcune ipotesi lievi)
9. Truffa semplice (art. 640 c.p., in forma non aggravata)
10. Molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
11. Revenge porn (art. 612-ter c.p.), ora procedibile solo a querela salvo aggravanti
12. Stalking (art. 612-bis c.p.), anche questo ora richiede la querela tranne che in presenza di aggravanti
Eccezioni: quando è ancora d’ufficio?
La procedibilità rimane d’ufficio se:
- Il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni
- La vittima è un minore o una persona incapace
- Sussistono aggravanti specifiche previste dal codice
- Sussiste un interesse pubblico particolare
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